Spamming
Privacy e Imprese: lo Spamming
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Consulenza per la gestione della privacy
Con il termine spamming si identifica il fenomeno dell'invio massiccio di messaggi indesiderati a contenuto commerciale, tramite e-mail, fax, EMS, SMS, molto diffuso in questi ultimi anni. L'utilizzo di questa tecnica si traduce molto spesso in varie e ripetute violazioni della tutela della privacy.
Gli invii di messaggi di posta elettronica a contenuto commerciale è legittimo solo se seguito da un consenso specifico, preceduto da un informativa completa di tutti gli elementi previsti dall'apposita normativa. In merito, il garante della privacy ha emanato un provvedimento generale con l’indicazione alcuni principi essenziali.
Riguardo gli indirizzi di posta elettronica, che recano dati di carattere personale, la loro utilizzazione per scopi promozionali o pubblicitari è possibile solo se il soggetto cui si riferiscono i dati ha manifestato in precedenza un consenso libero, specifico e informato. Non è lecito l'utilizzo di dati facilmente reperibili dal web, erroneamente considerati pubblici, quando essi sono resi conoscibili per finalità diverse da quelle promozionali e pubblicitari (gruppi di discussione, elenchi di enti pubblici, elenchi di nomi e dominio ecc…..).
Il consenso deve essere preceduto da un informativa completa di tutti gli elementi previsti dal Codice della Privacy , documentata per iscritto, esplicita e differenziata per ogni finalità e per ogni categoria di servizi o prodotti offerti. L'esenzione del consenso preventivo è prevista per i dati raccolti da fonti pubbliche, ma non vale per i dati conoscibili da chiunque per mera circostanza di fatto. Si sottolinea che non è lecito l'invio di una prima e-mail, per chiedere consenso, che abbia già un contenuto pubblicitario, come non è lecito pretendere dall'utente una decisione “prendere o lasciare” per non ricevere più messaggi. Si ricorda inoltre che il consenso è un atto positivo di volontà e non sussiste nel silenzio dell'interessato, né da questi si può pretendere l'onere dell'iscrizione a liste d'opposizione.
Oltre ad una completa e preventive informativa, l'interessato è titolare degli altri diritti riconosciuti dal Codice della Privacy, come il diritto ad opporsi al trattamento in ogni momento. Il mittente è obbligato ad indicare con chiarezza la provenienza del messaggio e l'indirizzo presso quale l'interessato possa esercitare tali diritti. L'invio anonimo di messaggi pubblicitari è un atto illecito, così come è scorretto non indicare l'oggetto del messaggio o il tipo di pubblicità che viene effettuato.
Comunque, nel Codice della privacy è stata prevsita una norma in forza del quale un soggetto (impresa) che disponga dell'indirizzo di posta elettronica di un suo cliente, acquisito lecitamente in occasione della vendita di un prodotto o di un servizio, possa inviare mail pubblicitarie al cliente, anche senza consenso. Questo purchè le mail siano relative ai servizi o prodotti analoghi a quelli della vendita già avvenuta e sempre che il cliente non abbia escluso tale possibilità in quell'occasione o a seguito di successivi invii. Comunque, anche in tal caso, il cliente dovrà essere sempre informato del diritto di potersi opporre al trattamento .
Sussiste invece l'esonero del consenso per l'attività di invio via posta di materiale pubblicitario, la promozione di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato, la comunicazione commerciale del titolare mediante posta cartacea. Questo sempre a condizione che tali attività siano relative ai servizi o prodotti analoghi a quelli della vendita già avvenuta e sempre che il cliente non abbia escluso tale possibilità in quell'occasione o a seguito di successivi invii.
Riguardo invece l'attività di call center e l'uso di elenchi telefonici per scopi pubblicitari, secondo il Garante della Privacy la finalità primaria degli elenchi telefonici risiede nella mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, mentre ogni altra finalità richiede una preventiva informativa e il consenso dell'interessato documentato per iscritto. Comunque, l'attività pubblicitaria svolta da call center tramite elenchi telefonici è lecita nei confronti di tutti cittadini che non abbiano provveduto ad iscriversi in un registro pubblico delle opposizioni. Qualsiasi altra attività promozionale, svolta attraverso sistemi automatizzati senza l'intervento di un operatore o mediante l’uso di fax, cellulari o e-mail, è lecita solo con il consenso espresso dell'interessato.
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