Gestione della Privacy

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Consulenza per la gestione della privacy

La gestione e la tutela della privacy è regolata dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, cioè il D. L Gs. 30 giugno 2003 anni. 196, detto anche Testo Unico della Privacy. Questo decreto mira a tutelare i cittadini relativamente alla divulgazione a terzi o verso il pubblico  dei propri dati personali, o comunque di dati o informazioni considerate sensibili.

Il codice disciplina e regola qualsiasi trattamento di dati personali che venga effettuato da chiunque si trovi, cioè sia stabilito, nel territorio dello Stato italiano, anche se i dati vengono poi detenute conservati all'estero. Per  “stabilito” si fa quindi riferimento alla presenza di una stabile organizzazione economica anche se l'esempio si tratta solo di una filiale o di un ufficio.

Fondamentale è  chiarire cosa si intende per dato personale, cioè qualunque informazione relativa a una persona fisica, persona giuridica, ente o  associazione identificati o identificabili  da tali informazioni, anche indirettamente. Si conferisce importanza a qualunque informazione che possa consentire l'individuazione, anche indiretta, del soggetto al quale l'informazione stessa si riferisce. In tal caso rilevano non solo il nome, il cognome, la data di nascita, il codice fiscale, ma  anche elementi quali impronte digitali, caratteristiche mediche o biologiche, caratteri alfanumerici, fotografie, filmati, estremi dei documenti  personali, PIN, indirizzi ecc………

Molto importante è anche il concetto di identificabilità, secondo cui saranno comunque personali dei dati apparentemente anonimi ma che permettono, tramite uno sforzo ragionevole e medio, di identificare il soggetto cui si riferiscono.

Oltre la nozione di dato personale, il codice della privacy definisce anche la nozione di dato giudiziario e di dato sensibile. I dati giudiziari sono quei dati personali da cui si evince l’iscrizioni al casellario giudiziario, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, i carichi pendenti, la qualità di imputato o indagato. Il trattamento di questi dati è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o dal provvedimento del garante della privacy. Invece, i dati sensibili, che costituiscono un sottoinsieme dei dati personali, sono quelli relativi a origine razziale o etniche, convinzioni religiose, convinzioni filosofiche, opinioni politiche, adesione a partiti politici, adesione sindacati, stato di salute, vita sessuale. Per poter trattare questi è necessario il consenso scritto dell'interessato, seguito da  relative informativa.

È ora necessario individuare la nozione di trattamento dei dati personali con cui s'intende qualunque operazione, o complesso di operazioni, che siano effettuate su tali dati, cioè per esempio: raccolta, registrazione, modificazione, elaborazione, consultazione, conservazione, distruzione, cancellazione, diffusione, comunicazione, selezione, raffronto, utilizzo ecc……. Quindi tali attività costituiscono un insieme non definito, che comprende ogni possibile operazione svolte da un'azienda, un ente o anche un diverso tipo di organizzazione che detiene dei dati personali, ad esempio sui propri clienti o su terzi.

Ogni fase del trattamento dovrà essere conforme a quanto previsto dalla disciplina sulla privacy. Riguardo le regole sulle modalità di trattamento di dati personali, a  carico del titolare del trattamento è previsto un obbligo generale di correttezza nei confronti dell'interessato (cioè il soggetto a cui dati si riferiscono). I dati  dovranno essere trattati per motivi terminati, espliciti e legittimi,  e tutte le operazioni di trattamento dovranno essere compatibili con le finalità e gli scopi dichiarati al momento della raccolta dei dati, non essendo ammissibile una dichiarazione vago generica.

Inoltre, il titolare del trattamento dovrà ispirarsi al principio di trasparenza, in base al quale l'interessato (cioè soggetto a cui dati si riferiscono) deve essere informato circa tutti gli elementi relativi al trattamento dei suoi dati, cioè le finalità e le modalità di trattamento, le comunicazioni a terzi, gli estremi del titolare e le conseguenze di un eventuale rifiuto nel fornire dati richiesti. Ogni fase del trattamento dovrà essere lecita, cioè effettuata conformemente a quanto previsto dalle diverse disposizioni del codice della privacy. Inoltre, queste sì attività di raccolta e trattamento dei dati dovrà essere finalizzata ad un determinato scopo, che condizionerà le modalità e termini del trattamento, limitandone la portata. Non  è quindi consentito l'attività di raccolta e di trattamento dei dati fine a se stessi, senza cioè uno scopo determinato e veritiero. Conseguentemente, tutti i sistemi informativi e programmi informatici che trattano  o in cui sono memorizzati dati personali, dovranno essere predisposti in modo da assicurare che tali dati siano utilizzati solo e nella misura in cui sia necessario per il raggiungimento delle specifiche finalità che il titolare del trattamento dei dati si prefigge.  Infine, i dati personali dovranno essere conservati solo per il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Nel caso di violazioni delle disposizioni relative alla modalità del trattamento dei dati, il titolare del trattamento non potrà più utilizzarli. Inoltre, il codice prevede specifiche sanzioni e l'obbligo di risarcire i danni causati al soggetto interessato.

In questa sezione trovate gli articoli sulla gestione della privacy, i soggetti della privacy, gli adempimenti, i diritti dell'interessato, le misure di sicurezza, la privacy per specifici settori.

avv. Nicola Ferrante

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